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Assistenti all’autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico

Alcune considerazioni sul DDL 236/22
(a prima firma sen. Bucalo e come cofirmatari: Campione, Iannone , Rauti , Russo, Sallemi, Liris, Spinelli,Ambrogio).

Introduzione
Il DDL S. 236/ 22 recante modifiche all’art 13 della legge 104 del 1992 e all’art 3 decreto legislativo n.66 del 2017 , è attualmente incardinato presso le commissioni cultura, istruzione, sanità e lavoro del Senato e prefigura l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico ( quindi internalizzazione di questa figura al Ministero dell’Istruzione e del merito) .

Chi è l’Asacom ( assistente all’autonomia ed alla comunicazione)?
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è una figura che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità: fisiche, sensoriali (sordo, cieco, sordocieco), psicofisiche, con disturbo dello spettro autistico, del neurosviluppo o che comportino difficoltà nella sfera dell’autonomia, della comunicazione e della relazione .
Tale figura, nello specifico:
-supporta interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
-collabora all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse;
-lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l’uscita dal percorso scolastico.

Differenza tra insegnante di sostegno ed assistente all’autonomia ed alla comunicazione
Il docente di sostegno possiede un titolo polivalente sulla disabilità e viene assegnato alla classe in ragione dell’esistenza della disabilità, è un docente specializzato e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti ( fondamentale è la corresponsabilità educativa dell’intero corpo docente per garantire una piena e reale inclusione scolastica); mentre l’assistente educativo è un’assegnazione ad personam che svolge un compito di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell’alunno disabile non autonomo,al fine di sostenerlo e di aiutarlo ma segue solo lo specifico alunno e non ha nessuna competenza sul resto della classe.

Da chi è richiesta questa figura, da chi è fornita e secondo quali modalità
L’esigenza di tale assistenza specialistica, di norma individuata all’interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) della classe frequentata dall’alunno con disabilità, viene rappresentata agli Enti Pubblici deputati (comunali, provinciali regionali), a seconda del tipo e grado di scuola ed a seguito di emissione del CIS (certificato di integrazione scolastica) rilasciato dalla SSN ( Asl o servizio sanitario) di competenza, l’ente locale provvede all’ assegnazione del servizio. Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Di norma, gli Enti locali assicurano tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc…) che possono assicurare agli studenti il supporto preclasse

Come è normata questa figura in Italia
Figura professionale prevista dalle disposizioni contenute nell’art. 42 del DPR 616/1977 (Assistenza ai minorati psico-fisici) e dall’art. 13 della Legge n. 104/1992 (Obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali).
Benché sia un obbligo per gli enti locali fornire questa assistenza ed il DL 66/2017 all’art. 3 comma 4 sancisca che devono essere individuati criteri di uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale,non esiste una norma di uniformità del servizio a livello nazionale ( cambiano in ambito territoriale anche le nomenclature es. Aec, Oepac a Roma, OSS etc)

Criticità del servizio
L’ assenza di una norma quadro nazionale sul settore, ha comportato un servizio non uniforme a livello territoriale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Inoltre si registrano:
– Difformità nell’inquadramento contrattuale a livello territoriale dove si registrano diritti e tutele estremamente diversificate per queste figure,
– Non univocità di compiti e percorsi di formazione di queste ed altre figure professionali specialistiche.
– precarieta’ che caratterizza di conseguenza la condizione di vita di questi operatori, con relativo continuo turnover


Quanti sono gli assistenti all’autonomia ed alla comunicazione in Italia ?
Secondo gli ultimi dati Istat :nel 2021 erano 57.000 gli operatori impegnati in questo servizio.

Il necessario collegamento con l’ente locale per una piena realizzazione del progetto di vita individuale
L’ assistente all’autonomia ed alla comunicazione, come rappresentante dell’ente locale, opera generalmente secondo il “principio di continuità”, ovvero seguendo l’alunno nel suo intero percorso scolastico ed a volte anche extrascolastico, per quelle attività che l’ente locale organizza al di fuori dell’orario scolastico, come gite, campi estivi, campi invernali. Un vero lavoro assistenziale “ad personam sull’alunno” costruito sulle risorse del territorio, le stesse risorse che costituiscono il Progetto di vita individuale previsto dalla legge quadro sulla disabilità e per la quale il Governo sta redigendo i decreti delegati, secondo quanto previsto dalla missione sociale del PNRR.

L’Asacom attualmente garantisce al discente con disabilità la piena integrazione con i servizi territoriali (servizi sociali, asl e Terzo settore) e con la rete extrascolastica, secondo il principio costituzionale di sussidiarietà, collaborando in team con le altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato (Pei) .

In cosa si contesta il ddl 236/22
Pur condividendo la necessità di dare uniformità, continuità e stabilità ad un servizio essenziale per gli alunni in condizione di disabilita’, si contesta la scelta di internalizzare queste figure nello stesso organico del personale scolastico, con l’attribuzione esclusiva in capo al Ministero dell’istruzione e del merito perché ciò, di fatto, esclude l’ente locale dal Progetto di vita e dal PEI. Inquadrando tutte le figure scolastiche, docenti e non docenti nella stessa struttura gerarchica che fa capo all’autonomia scolastica, si depotenzia il ruolo del territorio e la voce delle famiglie, si penalizzano altresì i percorsi didattici inclusivi ed i progetti di vita degli alunni con grave disabilità. Una variazione della legge 104/92 ed alla 66/2017 così come prefigurata nel ddl Bucalo, rappresenta esclusivamente una garanzia delle condizioni lavorative degli operatori, non tutela al tempo stesso i diritti degli utenti (alunni e famiglie), per i motivi che seguono:
1) La limitazione del ruolo dell’ente locale, mina anche la legge delega sulla disabilità e la riforma del terzo settore in cui la co-progettazione e co-programmazione delle attività d’inclusione delle persone con grave disabilità dipendono dalla collaborazione sotto forma di Rete di Istituzioni locali-Terzo settore e scuola . Pensiamo ad esempio alle attività socio-assistenziali, sportive, di socializzazione, centri diurni, e tutte le attività d’inclusione delle persone con grave disabilità che dipendono dalla collaborazione Istituzioni locali- Terzo settore e scuola.
2) Le famiglie temono il replicarsi, anche per queste figure, degli atavici problemi che riguardano il sostegno. Essendo già seriamente provate dal dover affrontare ogni anno i cronici problemi riguardanti l’assegnazione di cattedre di sostegno e vedendo spesso negata la qualità e continuità di un servizio che sarebbe invece essenziale, temono fortemente il veder replicare anche per gli assistenti all’autonomia ed alla comunicazione gli atavaci, plurimi e noti problemi che caratterizzano il sostegno, questo sarebbe insostenibile.
3) Si teme un rischio di perdite garanzie acquisite
4) Si evidenzia un contrasto con l’indirizzo di politica legislativa di decentramento amministrativo che
attribuisce agli Enti Locali, in base al Decreto Legislativo 112/1998, art.139 comma1 punto c) i servizi di supporto organizzativo all’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Depotenziare il ruolo degli enti di prossimità renderebbe, ad esempio, più difficoltosi tutti gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute per gli alunni con disabilità, nello stesso tempo, condurrebbe la scuola ad allontanarsi dai luoghi di decisione delle scelte locali e da un welfare le cui scelte operative sono sempre più decentrate, in un processo contrario all’attuale politica d’inclusione sociale.
Quale diretta conseguenza dell’indipendenza dell’ente territoriale nei confronti della scuola, attualmente l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione garantisce:
A) Informazione e coinvolgimento nel processo scolastico, grazie alla presenza di una pluralità di soggetti indipendenti (tra i quali gli enti territoriali)
B) La certezza, per gli alunni con grave disabilità e per le loro famiglie di fruire realmente delle ore di assistenza assegnate “ad personam” e il non utilizzo in modo improprio del servizio (es sostituire docenti, cosa che accade non di rado vista la grave carenza di personale docente, penalizzando così alunni disabili gravi in favore del gruppo classe o di qualche altro alunno “scoperto”),
C) La netta distinzione dei ruoli di operatore e docente. Si prefigura il rischio possa aumentare la confusione fino ad arrivare ad un possibile utilizzo indifferenziato o alternato delle due figure ( ciò renderebbe sicuramente inutile il dibattito acceso al momento sulla necessaria specializzazione del corpo docente assegnato al sostegno)
D) In assenza di un ente terzo alla scuola ed indipendente, tutte le decisioni sarebbero in mano al solo dirigente scolastico che si troverebbe a definire l’assegnazione delle ore e delle coperture in funzione delle risorse disponibili e non del reale fabbisogno individuale .

Proposte concrete
Per superare le problematiche evidenziate ed al fine di garantire uniformità, qualità e continuita’ del servizio, senza incorrere nei gravi problemi connessi alla necessaria fase di transizione, facendo fronte al contempo all’impellente necessità di dare stabilità a queste figure, si propone :
1) Una legge quadro nazionale che garantisca:
– Questa figura, come di seguito descritto, identificata tra i servizi essenziali dell’inclusione scolastica;
– Uniformità del servizio a livello locale, nella piena corrispondenza alle specifiche esigenze individuali, come definite dai profili di funzionamento su base icf e nella piena risultanza delle esigenze emerse
nei pei individuali
– uniformita’ di ruoli e mansioni, con retribuzioni legate a contratti nazionali;
– formazione continua e definizione di criteri di accesso al servizio per le figure impegnate in questo
ambito presso ogni amministrazione locale

2) Procedure di stabilizzazione presso l’ente locale con le caratteristiche che seguono:
– Stabilizzazione della figura asacom ma nell’organico del personale in capo all’Ente locale, in particolare alla Direzione Socio-educativa, come già avviene per gli educatori di nidi e scuole
dell’infanzia, affinché la scuola si apra a più soggetti locali, comprese le famiglie
– analisi del processo affinché ci sia un monitoraggio assiduo e costante rispetto alla qualità del
servizio ed alla corrispondenza alla legge delega nazionale del settore.
Poiché si fa riferimento alla stabilizzazione di 57mila operatori è necessario verificare che questo sia economicamente sostenibile nel tempo, nel pieno rispetto della normativa vigente, della riforma della legge delega sulla disabilità e del progetto di vita individuale con relativo budget di progetto di prossima emanazione.

Rete Superare

Mariella Tarquini

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