A sostegno e a difesa della persona umana

Il nostro Statuto

STATUTO

Il giorno 5/2/2022 è stato costituito, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, il Comitato denominato “Rete SupeRare” di seguito nominato per brevità “Comitato”.
Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto.

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE – È Costituito un Comitato denominato “Rete SupeRare” di seguito nominato per brevità “Comitato”, con sede in Roma Via Fontanellato n. 49/D; la variazione della sede potrà essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo. La durata del Comitato, salvo quanto stabilito all’art. 20, è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – SCOPI – Il Comitato è costituito ai sensi della L. 266 del 11/8/1991 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica. Ha lo scopo di studiare e diffondere le tematiche e le problematiche etiche e sociali nella convinzione che una società giusta può essere realizzata soltanto nel rispetto del valore e della dignità della persona umana. Una missione che si fonda sulla visione dell’uomo come essere unico e irripetibile, come soggetto attivo e responsabile del proprio processo di crescita, insieme alla comunità di cui è parte. Non sono, tuttavia, l’intelligenza, la coscienza e la libertà a definire la persona, ma è la persona che sta alla base degli atti di intelligenza, di coscienza, di libertà. Tali atti possono anche mancare a causa di malattia grave o grave disabilità, senza che per questo l’uomo cessi di essere persona.

Il Comitato promuoverà azioni affinché tutti i programmi sociali, socio-ambientali, socio-sanitari, scientifici, tecnologici e culturali, siano guidati dalla consapevolezza del primato di ogni essere umano nella convinzione che né la sua vita, né lo sviluppo del suo pensiero, né i suoi beni, né quanti condividono la sua vicenda personale e familiare, e in particolare  i loro caregiver familiari, possano essere sottoposti a ingiuste restrizioni e/o limitazioni nell’esercizio dei propri diritti e della propria libertà.

 Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra organizzazione, associazione, comitato, circolo, partito politico, ma, promuoverà ogni forma di collaborazione ed intesa che veda coinvolte realtà pubbliche e private nella convinzione che i propri scopi possono essere raggiunti attraverso cooperazioni fra realtà del Terzo Settore, del Volontariato, singoli o gruppi organizzati di cittadini e professionisti del settore per la costituzione di una Rete di tipo solidale.

Il Comitato si qualifica come ente non commerciale e senza scopo di lucro e pertanto il patrimonio non potrà essere distribuito tra i suoi aderenti, neanche indirettamente, salvo differenti disposizioni legislative. Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati ai suoi esclusivi scopi, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Per il perseguimento dello scopo il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliare, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili e/o necessarie.

Articolo 3 – SOCI – L’adesione al Comitato è libera, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Sono Soci aderenti al Comitato: – I Soci Promotori; – I Soci Ordinari; – I Soci sostenitori. L’adesione al Comitato è pari alla durata dello stesso, fermo restando il diritto di recesso.

Sono considerati Soci Promotori i soci che hanno partecipato alla costituzione del Comitato.

Possono essere Soci Ordinari tutte le altre persone fisiche, giuridiche, quali associazioni, società ed enti che condividono gli scopi del Comitato e si impegnano a realizzarli. Per essere ammessi al Comitato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione e riceverne l’approvazione. Possono essere Soci Sostenitori le Istituzioni, le Associazioni che includano nel proprio oggetto sociale la gestione di servizi a favore di soggetti fragili e delle loro famiglie, gli Enti Pubblici e Privati, gli Istituti di Ricerca, le Fondazioni riconosciute e non e gli altri soggetti che intendono sostenere l’attività del Comitato per il conseguimento degli scopi sociali; a tal fine è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione e riceverne l’approvazione. Tutti i soci sono tenuti:

  1. all’osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione ove adottato, dell’eventuale codice etico, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi del Comitato nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  2. a collaborare con gli organi del Comitato per la realizzazione delle finalità dello stesso;
  3. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo scopo e le attività del Comitato;
  4. al pagamento degli eventuali contributi richiesti per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
  5. a dare prova di integrità, rispettare la natura confidenziale dei documenti interni del Comitato, garantire la conformità a comportamenti leciti e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri Soci;
  6. a dichiarare ogni eventuale potenziale conflitto di interessi che possa manifestarsi nell’ambito delle attività del Comitato.

Articolo 4 – RACCOLTA DI FONDI – Il Comitato trae i mezzi necessari al suo funzionamento dai contributi dei soci che possono consistere in conferimenti in denaro, beni in natura e servizi quali, a titolo esemplificativo, consulenze, studi, ricerche, progetti funzionali al conseguimento degli scopi sociali. Il Comitato può inoltre ricevere contributi da terzi finalizzati al conseguimento dei propri scopi. L’attività del Comitato per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2 verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al Comitato stesso, donazioni, sponsorizzazioni, sottoscrizioni e fundraising in genere, finanziamenti pubblici e privati. Potranno essere attuati anche attraverso banchetti, manifestazioni, social media, stampa, tv, internet e ogni altro canale.

Articolo 5 – FONDO COMUNE – La raccolta di fondi di cui all’art.4 e i beni eventualmente acquisiti con questi, costituiscono il Fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il Fondo comune. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed è fatto assoluto divieto di distribuire tra gli aderenti anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il patrimonio iniziale è pari 600 euro

Articolo 6 – ORGANI Sono Organi del Comitato:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;

Articolo 7 – ASSEMBLEA – L’Assemblea, è composta da tutti i Soci Promotori e Ordinari. Sono invitati, senza diritto di voto, anche i Soci Sostenitori.

I compiti dell’Assemblea sono:

  1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  2. discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
  3. approvare lo schema di rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio     Direttivo;
  4. deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
  5. approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  6. deliberare sull’estensione della durata del Comitato;
  7. deliberare lo scioglimento del Comitato prima del termine di durata stabilito all’art. 20;
  8. deliberare su tutti gli ulteriori temi che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputino necessario, o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno dei Soci. Ogni Socio può essere rappresentato in proprio o per delega scritta in Assemblea; ciascun Socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L’Assemblea è l’organo decisionale del Comitato ed è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all’atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Articolo 8 FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di nomina.

L’assemblea potrà svolgersi in qualsiasi luogo e anche in remoto su piattaforme telematiche.

La convocazione dovrà essere fatta almeno quindici giorni e in caso di urgenza sette giorni, prima di quello fissato per l’Assemblea, dovrà contenere l’indicazione del giorno e dell’ora della prima e seconda convocazione, degli argomenti posti all’ordine del giorno, del luogo o in caso di modalità telematica la piattaforma che verrà utilizzata.

La convocazione può avvenire mediante invio di posta elettronica o altro mezzo digitale, oppure mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sulle pagine ufficiali del Comitato dei social network o sul portale/sito internet.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo, dalla metà più uno dei componenti dei soci promotori del Comitato o dalla metà più uno di tutti i soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta inviata al Presidente anche tramite e-mail predisposte dal Consiglio Direttivo, tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta.

L’Assemblea, a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione (assemblea totalitaria).

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, tutti gli aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega, ma con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di nomina. In mancanza anche di questo, da un soggetto designato dai componenti l’Assemblea.

L’Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al Comitato, che provvederà alla redazione del verbale Assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell’Assemblea stessa.

 

Articolo 9 IL PRESIDENTE (E I VICEPRESIDENTI)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è espressione dei Soci Promotori e rimane in carica per una durata massima di 3 anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

  1. curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i       rapporti con     le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  2. sorvegliare il buon andamento amministrativo del Comitato;
  3. curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
  4. adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
  5. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vicepresidente più anziano di età, sino alla cessazione dell’assenza o dell’impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero complessivo variabile da sei a nove componenti.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo viene eletta dai Soci Promotori

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di carica, a mezzo di   invio di posta elettronica o altro mezzo digitale, quali ad esempio sms, o altri strumenti di messaggistica,  inviati almeno 14 giorni e sette in caso di urgenza, prima di quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione del luogo o delle modalità di connessione su piattaforma telematica, del giorno, dell’ora della convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, con le stesse modalità, quando lo richiedano al Presidente per iscritto a mezzo di   invio di posta elettronica o altro mezzo digitale, almeno la metà dei componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti anche in difetto di regolare convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se nominato, può partecipare il Revisore dei conti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario Generale, se nominato, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso.

 

Articolo 11 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto, compete:

  • l’elezione a maggioranza del Presidente dei due Vicepresidenti e del Segretario Generale
  • l’attribuzione dei poteri al Presidente ed ai Vicepresidenti ed eventualmente i ruoli ricoperti nel Comitato
  • la predisposizione del piano realizzativo inerente tutte le attività finalizzate all’ottenimento dello scopo di cui al precedente art.2
  • l’amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
  • l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  • la presentazione all’Assemblea delle proposte di eventuale bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
  • la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
  • approva l’ammissione dei nuovi componenti nel Comitato;
  • l’espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato.

 

Articolo 12 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo può nominare o revocare un Segretario Generale, anche esterno al Comitato, a cui assegna specifiche funzioni e di cui indica la durata del relativo incarico. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato.

 

Articolo 13 IL REVISORE DEI CONTI

L’assemblea dei soci può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo un Revisore dei Conti. In caso di nomina, Il Revisore dei conti ha il compito di controllare l’amministrazione del Comitato, di vigilare sull’osservanza dello Statuto e di certificare la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore dei conti ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del quale deve essere preavvertito secondo le modalità di cui all’art. 10.

Il Revisore dei conti resta in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte del da parte dell’Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14 GRATUITA’ DELLE CARICHE

Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e il Revisore dei conti svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

 

Articolo 15 ESTINZIONE DEL COMITATO

Il Comitato si estingue per:

  • raggiungimento o impossibilità dello scopo;
  • venir meno della pluralità dei componenti del Consiglio Direttivo non ricostituita entro il termine

di dodici mesi;

  • delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del Comitato.

Articolo 16 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi allo scopo per cui il Comitato stesso si è costituito.

 

Articolo 17 RECESSO ED ESCLUSIONE DAL COMITATO

L’esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata all’unanimità e con l’astensione del soggetto da escludere, dal Consiglio Direttivo e potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi come l’inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali. Il componente del Comitato può sempre recedere dall’ente se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Ai casi di recesso ed esclusione si applicano, in quanto compatibili, il disposto dell’art. 24 del codice civile.

 

Articolo 18 AMMISSIONE DI NUOVI COMPONENTI DEL COMITATO E DIRITTI DEGLI ADERENTI

Il Consiglio Direttivo con decisione presa all’unanimità approva l’ammissione dei nuovi componenti del Comitato.

L’ammissione si perfeziona con l’adesione e l’accettazione del presente Statuto, con la sottoscrizione dell’eventuale Codice Etico, da regolamenti redatti dai soci Fondatori, e deve essere effettuata per iscritto dai richiedenti anche attraverso e-mail predisposte o altri mezzi telematici indicati dal Consiglio Direttivo

L’Assemblea ratifica l’ammissione dei nuovi componenti durante la prima riunione Assembleare utile.

 

Articolo 19 COMITATO D’ONORE

È facoltà del Consiglio Direttivo costituire un Comitato d’onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita degli scopi previsti nel precedente art. 2.

 

Articolo 20 DURATA

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla Assemblea, esclusivamente su proposta del Consiglio Direttivo

Articolo 21 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Luogo, data e sottoscrizioni.                                                                                                             

  • Mariella Tarquini
  • Fabio Bonacci
  • Mariangela Di Costanzo
  • Antonio Pelagatti
  • Giovanni Verta
  • Sonia Giglietti