A sostegno e a difesa della persona umana

Il nostro Codice Etico

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

1.         OGGETTO E FINALITÀ

1.1 Il presente Codice, collegato allo Statuto ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, si prefigge di uniformare i comportamenti all’applicazione dei Principi Fondamentali e ai valori del Comitato “Rete SupeRare”, (di seguito anche soltanto “Comitato”), nel rispetto dell’articolo 3 della Costituzione.

1.2 Gli ideali del Comitato s’ispirano ai Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato. Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all’integrità, al partenariato, alla diversità, all’innovazione, che guidano il modo di agire del Comitato.

1.3 I Il Comitato promuove la dignità dell’uomo in ogni luogo, e agisce in accordo con il presente Codice etico, che rappresenta un codice di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi e conformarsi i destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico .

1.4       Qualsiasi azione destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:

  1. è quest’azione in accordo con il Codice etico di condotta?
  2. è quest’azione conforme allo Scopo, alle azioni e procedure stabilite dal Comitato?
  3. è quest’azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono?
  4. quest’azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, il Comitato e me?

1.5 Il Codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azioni teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e la qualità delle scelte per il raggiungimento dello Scopo previsto dall’art.2 dello Statuto. 

2.         AMBITO DI APPLICAZIONE

  • I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico sono il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e, in generale, chiunque operi in nome del Comitato. Tutti coloro i quali operano per conto del Comitato sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del codice etico.
  • I rapporti tra il Comitato ed i propri aderenti sono regolati dalle disposizioni statutarie, e dai regolamenti propri del Comitato
 

TITOLO II – I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

 

3.         PRINCIPI DI RIFERIMENTO

3.1 I destinatari indicati dall’articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione.

 

4.         ONESTÀ E CORRETTEZZA

4.1 L’onestà è il principio di riferimento per tutte le attività del Comitato costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.

4.2 I comportamenti dei destinatari indicati all’articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

 

5.         LEGALITÀ

5.1 La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all’articolo 2, è costituita dallo Statuto e dai regolamenti interni del Comitato, dalla legislazione nazionale vigente.

5.2 I destinatari di cui all’articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse. 

 

  1. IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO

6.1 I destinatari di cui all’articolo 2:

  1. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra le persone basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterio analogo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale.

 

7.         TRASPARENZA E COMPLETA INFORMAZIONE

7.1       I destinatari di cui all’articolo 2:

  1. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;
  2. si adoperano per assicurare la veridicità, l’accuratezza, la chiarezza e la completezza dell’informazione sia all’esterno che all’interno del Comitato, con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

 

8.         ASSENZA DI ABUSO DI POTERE

8.1 I destinatari di cui all’articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela del Comitato.

 

9.       CORRETTO UTILIZZO DEI BENI

9.1 I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gli apparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali del Comitato:

  1. sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità dallo stesso fissate;
  2. non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi, ferma restando l’applicazione di specifiche disposizioni normative;
  3. sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;
  4. sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

10.       PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E LOTTA ALLA CORRUZIONE

10.1 I destinatari di cui all’articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini del Comitato e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.

10.2 Il Comitato, in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.

10.3 I componenti del Consiglio Direttivo a tutti i livelli devono fare il massimo per assicurare che le loro funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro del Consiglio Direttivo è tenuto ad astenersi dal prender parte a processi decisionali, e detto conflitto è risolto nell’unico interesse del Comitato.

           

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI

11.          RESPONSABILITÀ DEL COMITATO NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI

11.1 Il Comitato deve:

  1. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;
  2. incoraggiare lo spirito di volontariato;
  3. promuovere l’innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d’iniziativa ed il merito di ciascun membro;
  4. fare in modo che gli aderenti si sentano i benvenuti, garantendo l’integrazione nella vita del Comitato secondo quanto previsto dallo Statuto;
  5. insistere sull’importanza della collaborazione con gli altri per l’espletamento dei vari compiti;
  6. assicurare l’orientamento dei nuovi aderenti e dare le disposizioni necessarie affinché possano svolgere in modo adeguato i compiti loro assegnati;
  7. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali gli aderenti possano partecipare condividendone gli obiettivi previsti dallo Statuto;
  8. garantire agli aderenti costante comunicazione e periodico aggiornamento sulle attività e sulle decisioni degli Organi rappresentativi;
  9. ammettere gli aderenti indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla classe sociale, dalla religione, dall’opinione politica e dalla lingua o ogni criterio similare;

12. DIRITTI DEGLI ADERENTI AL COMITATO.

    • I rapporti tra il Comitato ed i propri aderenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice, e si ispirano alle seguenti parole chiave:
      1. compiti: ciascun aderente ha il diritto quando possibile di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione;
      2. uguaglianza: l’appartenente al Comitato ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose;
      3. libertà d’espressione: la libertà d’espressione è un diritto fondamentale dell’appartenente al Comitato. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno del Comitato. Per quanto concerne le dichiarazioni all’esterno del Comitato, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice. Resta, in ogni caso, garantito il diritto di informazione e di critica dell’esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e di quelli codificati da dottrina e giurisprudenza su principi impliciti desunti dalla Costituzione;
      4. diritti di privacy: il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della privacy di ogni aderente è per legge tutelato. È dovere di tutti gli aderenti mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali appresi nell’esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli aderenti rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e della dignità degli interessati, rientrando queste materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite;
      5. uguale trattamento: gli aderenti tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell’esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini;
      6. buona fede: è garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive. Tale libertà deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dal Comitato, qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all’interno della stessa.
       

      14.        RESPONSABILITÀ DEI DESTINATARI INDICATI DALL’ART.2 NEI CONFRONTI DEL COMITATO.

      • Gli appartenenti al Comitato indicati dall’art.2 sono tenuti a:
        1. conoscere e osservare il Codice etico del Comitato, lo Statuto e le principali normative che regolano l’ordinamento del Comitato e le attività dei suoi aderenti;
        2. essere consapevoli che, agendo per il Comitato, essi rappresentano il Comitato e i suoi ideali;
        3. non ledere il Comitato in nessun modo, ivi compreso l’utilizzo dei social network;
        4. instaurare rapporti di collaborazione positivi con gli altri aderenti, prendendo coscienza dell’importanza dell’interazione dimostrandosi aperti e perseveranti nella propria azione.
    •  
  1. DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL COMITATO INDICATI DALL’ART.2.

    • Gli appartenenti al Comitato indicati dall’art.2, con specifico riferimento a coloro i quali sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico, sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:
      1. lealtà: l’aderente è legato al Comitato da spirito e sentimenti di lealtà.
      2. imparzialità: nell’esecuzione dei propri compiti l’appartenente al Comitato è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponde ai bisogni legittimi dell’individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose;
      3. indipendenza: l’azione dell’aderente al Comitato è basata sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali;
      4. responsabilità: l’aderente al Comitato si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei confronti del Comitato, nel rispetto dell’individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone;
      5. competenza ed efficacia: l’aderente al Comitato agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dal Comitato con efficacia ed attenzione.
      6. responsabilità delle risorse: l’appartenente al Comitato deve utilizzare le risorse disponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale;
      7. conflitto d’interesse: l’appartenente al Comitato deve evitare il conflitto d’interesse nell’esercizio delle funzioni assegnate compreso ogni vantaggio in favore di sé stesso o di terzi a lui connessi;
      8. interessi economici: l’appartenente al Comitato essendo un volontario non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, all’infuori di quanto previsto, degli interessi di natura economica;
      9. pubblicazioni e conferenze: è vietato all’aderente che non fa parte del Consiglio Direttivo il rilascio di interviste a soggetti terzi, l’organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali del Comitato. I membri del Consiglio Direttivo sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti con le altre organizzazioni, organi di stampa o di comunicazione di qualsivoglia natura. Tutti i documenti prodotti dal Comitato sono riservati fino alla loro diffusione da parte del Consiglio Direttivo.
      10. riservatezza: la disponibilità e la trasparenza non esentano l’aderente al Comitato dal dovere di discrezione e riservatezza. L’aderente al Comunicato non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici.
      11. denunce e segnalazioni: nel quadro delle proprie funzioni l’aderente al Comitato è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che ha constatato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte al Comitato, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. La norma non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell’ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, cosi come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall’articolo 24 della Costituzione. L’astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela dell’immagine del Comitato.
    • In ogni caso, ed al fine di proteggere l’integrità del Comitato, i membri del Consiglio Direttivo sono obbligati ad agire unicamente nell’interesse del Comitato e, in caso di conflitto di interesse, devono astenersi dal prender parte al momento decisionale.

TITOLO IV – NORME DISCIPLINARI

16.       PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

16.1 All’aderente al Comitato in rapporto alla gravità delle violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del presente Codice Etico, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. richiamo verbale;
  2. ammonizione scritta;
  3. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
    • Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni.
    • Il richiamo verbale rientra nella competenza del Presidente del Comitato. Di esso, il Presidente fa menzione a verbale della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.
    • L’ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all’interessato, con invito formale a discolparsi entro venti giorni. Il provvedimento è inflitto dal Consiglio Direttivo nel caso di reiterate lievi trasgressioni e/o nel caso di trasgressioni di più grave entità. L’avvio del procedimento di ammonizione scritta è notificato all’aderente interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l’oggetto del procedimento promosso dal Consiglio Direttivo, la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Il responsabile del procedimento è l’intero Consiglio Direttivo.
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TITOLO V– DISPOSIZIONI ATTUATIVE

 

17.       VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

17.1 La violazione del presente Codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i destinatari indicati dall’articolo 2 ed il Comitato, il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo, e può determinare la radiazione da parte del Consiglio Direttivo.

17.2 L’insieme delle regole del presente Codice costituisce una serie di obblighi che l’aderente al Comitato deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difformi alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l’adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione, secondo le procedure indicate dai relativi regolamenti interni.